Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2009

Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2009
Data di deposito
23 gennaio 2009
Data di decisione
14 gennaio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 11, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 13, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 14, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 15, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007
  • art. 1, comma 16, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33119

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'articolo 120, comma primo, della Costituzione, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35. La disposizione regionale, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia", frappone infatti un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all'interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni. Inoltre, nel subordinare l'esercizio dell'attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro. - Sul rapporto tra l'articolo 120 e l'articolo 16 della Costituzione, v. la cit. sentenza n. 428 del 2004. - Sulla spettanza esclusiva allo Stato del compito di fissare gli standard minimi di sicurezza per la circolazione di veicoli e per la prevenzione dei sinistri, v. le citt. sentenze n. 135 del 1997 e n. 31 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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