Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2009

Corte cost., sent. 27 marzo 2009, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2009
Data di deposito
27 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 158, lett. c), legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 158, lett. a), legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 165, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33264

V. titoletto.

Massima n. 33265

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera a ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia". La disposizione denunciata modifica l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: nel testo originario tale art. 12 stabiliva che l'autorizzazione unica ivi prevista in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fosse rilasciata, oltre che dalla Regione, da "altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione". A seguito dell'impugnata modifica normativa, l'autorizzazione viene ora rilasciata "dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione"; in altri termini, la disposizione oggetto di censura restringe alla sola Provincia competente il novero degli enti che la Regione, titolare della competenza autorizzatoria, può delegare all'esercizio della stessa. Erroneo è dunque il presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, posto che il tenore letterale della disposizione censurata non lascia dubbio circa la persistenza della titolarità della competenza amministrativa in questione in capo alla Regione, la quale dispone della mera facoltà, e non certo dell'obbligo, di delegarne l'esercizio alle Province. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 202/2007 e n. 184/2007.

Massima n. 33266

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni per ritenuta interferenza nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", con violazione del principio di leale collaborazione. La disposizione denunciata integra l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, concernente il contenuto delle direttive che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche: in particolare, la norma viene arricchita con sei ulteriori previsioni (lettere da f-bis a f-septies ), concernente ciascuna una nuova competenza affidata all'Autorità. Le molteplici previsioni di cui si compone la norma impugnata, in ragione delle finalità cui appaiono ispirate e dell'obiettivo fascio di interessi che ne vengono incisi, sono riconducibili, con un giudizio di prevalenza rispetto alla materia dell'energia, alle materie di competenza esclusiva dello Stato "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e della Costituzione) e di "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, lettera s , della Costituzione). In tema di riordino del settore energetico, v. citate sentenze n. 383/2005, n. 6/2004. Sulla posizione di indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, v. citata sentenza n. 32 del 1991. Sulle funzioni amministrative che la legge statale può assegnare all'Autorità, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, v. citata sentenza n. 303/2003, ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre "normative statali derogatrici del quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne", v. citata sentenza n. 126/1996. Sui compiti affidati alle Autorità indipendenti, v. citate sentenze n. 482/1995; n. 256/2007. In tema di allocazione della funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 69/2004 e n. 43/2004 e sull'adozione, in tali casi, di meccanismi di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 219/2005. Sulla non evocabilità delle procedure di leale collaborazione in sede di esercizio dell'attività legislativa, v. citate sentenze n. 371 e n. 159/2008.

Massima n. 33267

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007 - il quale stabilisce che l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti offshore è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima" -, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione per ritenuta interferenza nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", con violazione del principio di leale collaborazione. L'attuale assetto normativo garantisce l'esercizio delle competenze regionali in materia, giacché, per un verso, spetta alla Giunta regionale pronunciarsi all'esito del procedimento unico, e, per altro verso, il dissenso "qualificato" espresso da un'amministrazione statale attiva, ai sensi dell'art. 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza Stato-Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di azione regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposta nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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