Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2009

Corte cost., sent. 27 marzo 2009, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2009
Data di deposito
27 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 2, legge n. 186 del 27 aprile 1982
  • art. 10, comma 9, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 33262

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, l. 27 aprile 1982, n. 186 e 10, comma 9, l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare, quale difensore di fiducia, un avvocato del libero foro, va disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla genericità della censura e sulla sua natura ipotetica, poiché l'ordinanza di rimessione individua correttamente i parametri costituzionali e argomenta adeguatamente le censure. Né la questione è formulata in termini ipotetici, poiché il giudice rimettente da atto che le disposizioni impugnate sono applicabili al giudizio principale e rilevanti per la sua decisione.

Massima n. 33263

È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, della l. 27 aprile 1982, n. 186 e 10, comma 9, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Invero, se la regola contenuta nelle citate leggi che limita ai soli magistrati la sfera dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio difensivo può permanere ove se ne riconosca una ' ratio ' diversa, che prescinda dalla sua originaria caratterizzazione corporativa, ovvero in ragione dell'idoneità tecnica del magistrato che assume la difesa del collega, è priva, tuttavia, di qualunque fondamento giustificativo la conseguente esclusione degli avvocati del libero Foro, ai quali, a causa del loro specifico statuto professionale, l'attitudine a difendere non può essere disconosciuta. Sussiste, infatti, una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facoltà di scelta del difensore da lui ritenuto più adatto, sicché limitare quest'ultima facoltà significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza. - Questione analoga a quella oggetto della sentenza n. 497/2000, relativa ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari, citata dalla Corte. - Sulla specificità del procedimento disciplinare per i magistrati e sulle differenze con altri procedimenti a carico di personale pubblico, v. citata sentenza n. 182/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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