Corte costituzionale
Sentenza n. 56/2009
Corte cost., sent. 27 febbraio 2009, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/2009
- Data di deposito
- 27 febbraio 2009
- Data di decisione
- 23 febbraio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 592 del 25 ottobre 1985
- art. 3, legge n. 592 del 25 ottobre 1985
- art. 1, decreto-legge n. 498 del 21 giugno 1961
Parametri
Massime
Massima n. 33199
Al di là della formulazione testuale dell'ordinanza di rimessione, il rimettente - a giudizio della Corte - ha inteso denunciare, il combinato disposto: a) dell'art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 770 del 1961, quale sostituito dall'art. 1 della legge n. 592 del 1985; b) dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge n. 28 del 1999.
Massima n. 33200
In relazione al thema decidendum , deve precisarsi che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Non possono, pertanto, essere esaminate nel giudizio le ulteriori questioni di costituzionalità formulate dalla parte privata, in riferimento all'art. 3 Cost., nel proprio atto di costituzione. In senso analogo, v. le citate sentenza n. 86/2008 e ordinanza n. 174/2003.
Massima n. 33201
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. Difatti, nella specie, la rilevanza sussiste, perché il giudice a quo dà per pacifico in giudizio il fatto che la proroga sia stata disposta per fatti addebitabili alla pubblica amministrazione.
Massima n. 33202
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione per ritenuta violazione dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, in quanto consente al competente direttore generale, regionale o compartimentale, dell'amministrazione finanziaria di prorogare, a favore di tale amministrazione, i termini per proporre impugnazione avverso le sentenze dal giudice tributario. Le denunciate disposizioni di legge, interpretate secondo i precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, non violano: a) il principio della parità delle parti nel processo, perché la proroga costituisce la conseguenza ex lege di un atto dell'amministrazione meramente ricognitivo ed opera a favore, contemporaneamente, dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria, la quale è tenuta - a pena di invalidità della proroga stessa - al rispetto del canone di imparzialità sancito dal primo comma dell'art. 97 Cost.; b) il principio del contraddittorio processuale, perché alla parte privata è sempre consentito sollecitare un controllo giurisdizionale - da effettuarsi, appunto, nel rispetto del contraddittorio - sulla legittimità del decreto di proroga, al fine di ottenerne l'annullamento, in via principale, o la disapplicazione, in via incidentale, da parte del giudice; c) il diritto di difesa del contribuente, perché, come sopra osservato, il decreto di proroga dei termini processuali giova anche a quest'ultimo e può essere emesso solo in presenza di condizioni obiettive (e cioè di eventi di carattere eccezionale, che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), da accertarsi imparzialmente da organi dell'amministrazione finanziaria che non sono parti nel processo, con possibilità per l'interessato di sollecitare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del decreto e, quindi, anche sull'effettiva sussistenza delle suindicate condizioni. Quanto alla denunciata lesione del diritto di difesa, va inoltre precisato che il richiamo del rimettente al parere del Garante, richiesto dalla legge prima dell'emissione del decreto di proroga, non è rilevante né pertinente: non è rilevante, perché detto parere non fa venir meno le sopra menzionate garanzie di difesa del contribuente; non è pertinente, perché è previsto da una disposizione non applicabile ratione temporis alla fattispecie (art. 10, comma 1, lettera b , del d.lgs. n. 32 del 2001, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge n. 498 del 1961 solo a decorrere dal 20 marzo 2001). In senso analogo, v. le citate sentenze n. 177/1992 e ordinanza n. 459/1992. Sul giusto processo, v. la citata posto a fondamento del "giusto processo", v. le citate sentenze n. 241/1999, n. 290/1998, n. 432/1995 e n. 137/1984.
Massima n. 33203
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio della «ragionevole durata del processo», anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza». Nella specie, invece, tale logica esigenza si rinviene nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.). In tema di ragionevole durata del processo, v. le citate ordinanze n. 67/2007 e n. 419/2006. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 177/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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