Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2009
Corte cost., sent. 27 febbraio 2009, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2009
- Data di deposito
- 27 febbraio 2009
- Data di decisione
- 23 febbraio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:54
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. f), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. g), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. e), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 2, legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
- art. 1, comma 1, lett. c, legge della Regione Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33193
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto, deducendo che la disciplina regionale è stata adottata dopo la scadenza del termine perentorio assegnato alla Regione per integrare la normativa statale sul c.d. condono edilizio, di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003. Contrariamente all'erronea lettura data dal ricorso governativo alle precedenti decisioni della Corte, il limite temporale stabilito dall'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 191 del 2004, concerne esclusivamente le disposizioni regionali che si discostino dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, talché l'esaurimento del termine non basta a sostenere la censura di incostituzionalità, essendo altresì necessaria la dimostrazione - carente nel ricorso in esame - che la sopravvenuta normativa regionale ha alterato la disciplina statale in materia di condono. Tanto più che le eventuali modifiche marginali e di dettaglio introdotte dal legislatore regionale non sarebbero, in linea di principio, idonee a generare profili di violazione del principio di eguaglianza nei criteri di accesso al condono e nell'azione della pubblica amministrazione. - Sui limiti alla potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio, v., citate, sentenze n. 49 del 2006 e n. 196 del 2004.
Massima n. 33194
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, lettere b ), d ), e ), f ) e g ), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto. Infatti, il ricorso governativo non spende alcuna argomentazione atta a comprovare o anche solo a ipotizzare che le predette disposizioni abbiano l'effetto di ampliare illegittimamente l'area del condono edilizio. - Sull'onere motivazionale a carico del ricorrente in ordine alle ragioni per le quali le disposizioni impugnate violino i parametri costituzionali, v., citate, sentenza n. 326, n. 285 e n. 168 del 2008.
Massima n. 33195
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, censurato - in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto - in quanto avrebbe riaperto il termine per presentare la domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e della legge regionale n. 18 del 2004. La censura è infatti basata su un erroneo presupposto interpretativo, poiché la proroga dei due termini contenuta nella disposizione censurata concerne espressamente la definizione, da parte dei Comuni, dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate nei termini previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994. - V., citate, sentenze n. 207 e n. 184 del 2007.
Massima n. 33196
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 2, comma 1, lettera d) , della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione muta sostanzialmente il concetto di "opere ultimate" condonabili in base alla legislazione statale e regionale previgente, permettendo di considerare ultimata l'opera abusiva anche in difetto dei muri perimetrali, ed ha pertanto l'effetto di estendere l'area del condono oltre il termine assegnato alla Regione dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 ai fini dell'integrazione della normativa statale. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure. - Sul dovere del legislatore regionale di cooperare con lo Stato al fine di garantire l'equilibrio dell'«accentuata integrazione» tra normativa nazionale e normativa regionale richiesto dal condono edilizio, v., citata, sentenza n. 196 del 2004. - Sulla certezza del diritto come valore suscettibile di essere compromesso da «ogni condono edilizio» e come criterio, unitamente ad altri, per valutare l'osservanza degli «stretti limiti» imposti al condono dal sistema costituzionale, v., citate, sentenze n. 196 del 2004 e n. 369 del 1988.
Massima n. 33197
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d , della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione, prevedendo il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», estende l'area degli interventi condonabili, rendendo irrilevanti gli ulteriori vincoli cui la legislazione statale e quella regionale previgente attribuiscono effetto impeditivo della sanatoria. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (Modifica ed integrazione alla L.R. 12 novembre 2004, n. 18), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettere b), d), e), f) e g), della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale cooperazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ai principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di certezza del diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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