Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2009

Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2009
Data di deposito
6 febbraio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Veneto n. 11 del 29 marzo 1999

Parametri

Massime

Massima n. 33156

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità per dedotta acquiescenza del Comune di Venezia all'atto impugnato nel processo a quo . Infatti tale profilo è demandato all'apprezzamento non implausibile del giudice a quo , che lo ha già ritenuto, con idonea motivazione, privo di pregio. - Sulla impossibilità per la Corte di rilevare profili rimessi all'apprezzamento non implausibile del giudice a quo vedi, da ultimo, citate, sentenze n. 241 e n. 219/2008.

Massima n. 33157

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Infatti, il giudice remittente ha provveduto a porre in luce che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata determinerebbe l'invalidità della delibera provinciale impugnata nel giudizio a quo. - Sulla reiezione dell'eccezione per difetto di motivazione sulla rilevanza in presenza di motivazione non implausibile del giudice a quo , vedi, da ultimo, citate, sentenze n. 306 e n. 233/2008.

Massima n. 33158

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto censurare non già la norma sopra indicata, bensì l'art. 17 della legge regionale n. 25 del 1992, che conferisce alla Provincia la potestà esercitata con la delibera oggetto di ricorso. Infatti il giudice rimettente non aveva motivo per impugnare la norma che determina i soli criteri generali per la successione fra Comuni, dal momento che la censura di incostituzionalità si accentra proprio sull'insufficiente integrazione di quei criteri generali ad opera della legge istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, così come prescritto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 25 del 1992.

Massima n. 33159

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice rimettente avrebbe formulato un petitum "legislativo", mirando a sovrapporre alla volontà legislativa della Regione un nuovo criterio successorio tra enti non costituzionalmente imposto. Infatti alla Corte viene domandata soltanto una pronuncia meramente ablatoria della norma oggetto, a seguito della quale toccherebbe al legislatore indicare in forma analitica le modalità di successione patrimoniale tra i due Comuni coinvolti.

Massima n. 33160

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia. Infatti la predetta censura è del tutto priva di motivazione. - Sulla inammissibilità per omessa motivazione della censura v., da ultimo, citate, ordinanze n. 4/2009 e n. 448/2008.

Massima n. 33161

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia. Invero, non può dirsi violato il criterio di legalità sostanziale - che il rimettente desume dall'art. 97 Cost. - in quanto la norma censurata, sia pure sinteticamente, enuncia i criteri sulla base dei quali la Provincia deve, da un lato, procedere alla definizione in dettaglio delle modalità con cui essi vanno applicati e, dall'altro, attribuire al nuovo Comune il patrimonio che gli spetta. Del pari non è fondato il dubbio del rimettente che la disciplina impugnata sia irragionevole, in quanto - appurato che la legislazione contiene sufficienti criteri per orientare e vincolare l'azione amministrativa - non vi è alcuna necessità costituzionale che imponga alla legge di farsi direttamente carico della regolamentazione di ogni peculiare profilo che ciascuna vicenda successoria possa implicare. D'altra parte, non appare in generale discutibile, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, la pretesa dei nuovi Comuni di succedere in una percentuale della complessiva sfera patrimoniale del preesistente Comune di cui erano in precedenza una frazione alla pari di tutte le altre, salve le sole tipicità derivanti dall'insediamento territoriale dei beni immobili e dalla opportunità di non arrecare irrazionali o inutili disfunzionalità nel precedente assetto organizzativo e patrimoniale. - Sul fatto che la assoluta «determinatezza» del potere demandato ad una pubblica amministrazione «senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge» viola il principio di legalità sostanziale, vedi, citate, sentenze n. 307/2003 e n. 150/1982. - Sul fatto che non sia necessario che una legge, che disegni un nuovo assetto organizzativo, contenga necessariamente, a pena di incostituzionalità, anche ogni disposizione di dettaglio operativo o attuativo, vedi, citata, sentenza n. 286/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazione all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge regionale n. 11 del 1999, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio di legalità sostanziale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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