Corte costituzionale

Sentenza n. 311/2009

Corte cost., sent. 26 novembre 2009, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/2009
Data di deposito
26 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 218, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 34126

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale il thema decidendum è individuato dalle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione le censure svolte solo dalle parti del giudizio principale. Sul punto v., citate, per tutte, sentenze n. 349/2007, n. 310 e n. 234/2006.

Massima n. 34127

Il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.. Il giudice nazionale ha il compito di applicare le norme della CEDU, nell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, e, laddove profili un contrasto tra la norma interna e quella della Convenzione, deve procedere ad una interpretazione della prima conforme alla seconda. Laddove ciò non sia possibile, egli, non potendo applicare la norma della CEDU in luogo di quella interna, né potendo applicare la norma nazionale che abbia ritenuto in contrasto con quella convenzionale (e, pertanto, con la Costituzione), deve sollevare la questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.. V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 348 e 349/2007.

Massima n. 34128

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui, interpretando l'art.8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. La Corte ha già in passato affermato che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali. Posto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il principio dello Stato di diritto e le nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, deve escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea. Nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione. La vicenda normativa in esame non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma si dimostra coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico. In conclusione, ricorrono più d'una tra quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell'art. 6 CEDU, interventi retroattivi: in primis , emerge dalla norma censurata l'esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell'originaria intenzione del legislatore; inoltre, l'intervento normativo de quo non ha vanificato del tutto i diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata; infine, risulta evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola. V., citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 234/2007 e alle ordinanze n. 212/2008 e n. 400/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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