Corte costituzionale
Sentenza n. 307/2009
Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 49, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 4, comma 1, lett. p), legge della Regione Lombardia n. 18 del 8 agosto 2006
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 143, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 147, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 148, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 150, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 151, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 153, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 176, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 113, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Massime
Massima n. 34115
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e ) e p ), e 119 Cost., benché siano sopravvenute l'abrogazione e la sostituzione non retroattiva delle stesse norme ad opera della legge regionale n. 1 del 2009, deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza delle dette disposizioni, non constando che esse non abbiano avuto nelle more concreta applicazione.
Massima n. 34116
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e ) e p ), e 119 Cost., in accoglimento dell'opposizione della Regione resistente, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale depositata dalla difesa erariale nel corso dell'udienza pubblica.
Massima n. 34117
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e ) e p ), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della legge regionale n. 26 del 2003 é stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della successiva legge regionale n. 18 del 2006, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p ), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse.
Massima n. 34118
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e ) e p ), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita incertezza ed oscurità del petitum formulato dal ricorrente, poiché il ricorso enuncia con sufficiente chiarezza i motivi di censura, laddove contesta, in relazione alla normativa statale di settore in materia di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di affidamento di quest'ultimo, previsti dalla denunciata disciplina regionale.
Massima n. 34119
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e ) e p ), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49).
Massima n. 34120
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p ), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale 18 agosto 2006, n. 18, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p ), Cost.
Massima n. 34121
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p ), della legge regionale n. 18 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettere e ) e p ), Cost., in quanto prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica. Innanzitutto, risulta inconferente l'invocazione da parte del ricorrente degli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p ), Cost., poiché la regolamentazione delle modalità di affidamento non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati, bensì concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento. Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e ), Cost.: infatti, l'impugnata disposizione regionale - in quanto prevede modalità di affidamento del servizio idrico integrato più rigorose di quelle contemplate dalla normativa statale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e, perciò, appresta una più intensa tutela dell'assetto concorrenziale del corrispondente mercato, ed in quanto risulta emanata nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni relativa ai «servizi pubblici locali» - non può essere ritenuta in contrasto con la Costituzione, che pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza. In relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 272/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia n. 18 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione, in relazione all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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