Corte costituzionale
Sentenza n. 298/2009
Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, quarto periodo, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- legge n. 126 del 24 luglio 2008
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 3, primo periodo, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, bis, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, ter, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, legge n. 126 del 24 luglio 2008
- art. 1, comma 3, secondo periodo, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, terzo periodo, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 6, bis, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 7, bis, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
- art. 1, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34091
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, aventi ad oggetto una disposizione che non è stata convertita in legge e che, perciò, ha perso efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost. Per un caso analogo, v. citata sentenza n. 200/2009.
Massima n. 34092
Sono inammissibili, per carenza di interesse al ricorso, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il quarto periodo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 4, quarto periodo, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, in quanto, dato il tenore testuale delle disposizioni denunciate, applicandosi alle sole Regioni a statuto speciale e Province autonome, non esplicano effetti per la ricorrente, che è Regione a statuto ordinario.
Massima n. 34093
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, primo periodo, 4, 4- bis , 4- ter , 5 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 per asserita insufficiente motivazione delle censure, in quanto la ricorrente ha fornito un'adeguata motivazione con riguardo alle questioni concernenti l'art. 1 che hanno l'effetto di incidere sulla sfera finanziaria regionale e degli enti locali e, nel medesimo ambito, sul principio di leale collaborazione.
Massima n. 34094
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, secondo periodo, e 6, sia nel testo originario che in quello convertito del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per asserita insufficiente motivazione delle censure, in quanto la ricorrente ha adeguatamente motivato in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni che abrogano precedenti norme sulla previsione di riduzione di aliquote ICI e detrazioni di imposta nonché sulla attuazione di dette riduzioni e detrazioni.
Massima n. 34095
Sono inammissibili, per insufficienza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, terzo periodo (limitatamente all'inciso "secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 6- bis e 7- bis del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non aventi oggetto norme incidenti sull'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali.
Massima n. 34096
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4- bis , 4- ter , 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per asserito difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, dato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale, in considerazione della stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali; talché la lesione delle competenze locali è potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. Sulla legittimazione ad agire in via d'azione innanzi alla Corte costituzionale delle Regioni per lesione delle competenze delle autonomie locali, v. citate sentenze n. 169 e n. 95/2007, n. 417/2005 e n. 196/2004.
Massima n. 34097
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4- bis , 4- ter , 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in quanto la Regione, richiamando espressamente il comma 2- bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso «l'eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni». Difatti, nessuna delle questioni proposte ha ad oggetto tale disposizione, richiamata al solo fine di argomentare ulteriormente la denunciata «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni». Il richiamo al comma 2- bis dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, attiene, cioè, al merito della questione sollevata in riferimento all'art. 119, secondo e quarto comma, Cost.
Massima n. 34098
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4- bis , 4- ter , 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata per impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge pur essendo già nota, nel momento della proposizione del ricorso, la promulgazione della legge di conversione. Infatti, in punto di fatto, la notificazione del ricorso si è perfezionata, nei confronti del notificante, con la spedizione avvenuta anteriormente alla pubblicazione della legge di conversione; in punto di diritto, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi. In senso analogo, v. citate sentenze n. 443/2007, n. 417/2005, n. 25 del 1996; n. 192/1970 e n. 113/1967.
Massima n. 34099
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4- bis , 4- ter , 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nel testo risultante dalla conversione in legge poiché fondate sui medesimi motivi prospettati in precedente ricorso riguardanti il decreto-legge nel testo originario. La ricorrente può infatti impugnare sia il decreto-legge, sia la legge di conversione, sia entrambi; e, pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente formulate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti.
Massima n. 34100
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, perché l'aggravamento della ritenuta violazione costituzionale è soltanto affermato, ma non argomentato, in quanto la ricorrente richiama tali disposizioni solo per motivare la dedotta lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
Massima n. 34101
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell'art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009. Le questioni, infatti, sono state dedotte non con il ricorso, ma solo con successiva memoria illustrativa. In senso analogo, v. citata sentenza n. 229/2001.
Massima n. 34102
Al fine di precisare il thema decidendum del giudizio, va considerato che la legge n. 126 del 2008, oltre a convertire in legge i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, ha aggiunto nuove disposizioni, che lo integrano, senza però alterarne la sostanza prescrittiva. Sussistendo quindi una sostanziale identità tra il testo del decreto-legge originario e quello risultante dalla legge di conversione, le censure al testo originario sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione. Ne deriva, nella specie, che: a) le questioni promosse nei confronti del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2008 si trasferiscono sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione e sono, perciò, assorbite in queste; b) per l'effetto, l'oggetto del giudizio è limitato alle questioni concernenti i commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo e terzo periodo (ad eccezione, in tale terzo periodo, dell'inciso «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princípi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»), 4- bis , 4- ter , 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come risultante dalla legge di conversione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 443/2007; n. 417/2005.
Massima n. 34103
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell'inciso "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 4- bis , 4- ter , 6 e 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. La disciplina dei tributi su cui hanno inciso le norme denunciate - cioè l'ICI ed i tributi, le addizionali, le aliquote e le maggiorazioni delle aliquote di tributi attribuiti alle Regioni con legge dello Stato - appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost., perché tali tributi sono istituiti con legge dello Stato e non delle Regioni. Tale competenza legislativa, perciò, può essere esercitata dallo Stato anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni destinatarie del gettito. Inoltre, la modificazione di un tributo disposta nell'esercizio della suddetta potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minor gettito per le Regioni e gli enti locali non esige che debba essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale. Del resto, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti, circostanza, peraltro, non dedotta né dimostrata. In senso analogo, in tema di "sistema tributario dello Stato", v. citate sentenze n. 168/2008; n. 451/2007 e n. 296/2003; con specifico riferimento all'ICI, sentenze n. 75/2006 e n. 37/2004. Sugli effetti delle manovre finanziarie riduttivi del gettito complessivo destinato alla finanza regionale v. citate sentenze n. 155/2006 e n. 431/2004. n. 381/2004; n. 437/2001, n. 507/2000. Su non rilevanza ai fini del giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di mero fatto, v. citate sentenze n. 86/2008; n. 282/2007; n. 354/2006; ordinanza n. 125/2008.
Massima n. 34104
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell'inciso "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 4- bis , 4- ter , 6 e 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata per violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost. Deve escludersi che l'esercizio dell'attività legislativa possa essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione. Tale rilievo, formulato in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». La particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono infatti, secondo la chiara formulazione dell'evocato parametro costituzionale, che nel caso di specie sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto-legge. In senso analogo, v. citate sentenze n. 371 e n. 159/2008 e n. 196/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2008;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia come convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del terzo periodo del comma 4 – limitatamente all'inciso «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» –, del comma 6-bis e del comma 7-bis, dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come convertito dalla legge n. 126 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 58 del registro ricorsi del 2008;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo oggetto di modificazioni ad opera della legge di conversione n. 126 del 2008, promosse, in riferimento all'art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell'art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009, dalla Regione Calabria con la memoria illustrativa di entrambi i ricorsi indicati epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo e terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell'inciso «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princípi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»), 4-bis, 4-ter, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 126 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 58 del registro ricorsi del 2008.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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