Corte costituzionale

Sentenza n. 297/2009

Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/2009
Data di deposito
20 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 600, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 162, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34085

V. titoletto.

Massima n. 34086

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento all'art. 118 Cost., per insufficiente motivazione. Al riguardo, la ricorrente si limita a dedurre che la violazione di detto parametro consegue alla violazione delle competenze legislative regionali garantite dall'art. 117 Cost., senza, però, spiegare le ragioni per cui la violazione di quest'ultimo parametro comporti anche la lesione dell'art. 118 Cost., il quale si riferisce, invece, alle sole competenze amministrative, omettendo così dare una adeguata, ancorché sintetica, motivazione delle ragioni poste a base della richiesta declaratoria d'incostituzionalità. In senso analogo, v. citate sentenze n. 120/2008; n. 38/2007; n. 233/2006.

Massima n. 34087

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui rende applicabili alle Regioni i princípi «desumibili» dai commi da 594 a 599. La ricorrente muove dalla premessa che essi si applicano alle Regioni non in via diretta, ma esclusivamente in forza del richiamo operato dal suddetto comma 600, e limita, perciò, la sua censura a tale ultima disposizione. Ma la premessa è erronea, perché dall'interpretazione letterale dei suddetti commi risulta che questi, nel disciplinare i «piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo» delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni (comma 594), si riferiscono a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, quindi, secondo il chiaro enunciato di quest'ultima disposizione, a «tutte le amministrazioni dello Stato» ed alle «Regioni».

Massima n. 34088

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2. La ricorrente muove dalla premessa che detti commi, sia pure per il tramite del censurato comma 600, si applichino alle Regioni. Ma la premessa è erronea, perché i citati commi non contengono norme applicabili alle Regioni neanche in via indiretta. Essi si limitano, infatti, a disciplinare la composizione, a regime e in via transitoria, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che però è organo statale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; talché, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non trova omologhi in ambito regionale e la cui disciplina, pertanto, non può in alcun modo riguardare le Regioni.

Massima n. 34089

E' costituzionalmente illegittimo il comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2. Il censurato comma 600 non qualifica direttamente come princípi fondamentali le norme dei commi da 589 a 593 ma assegna alle Regioni il compito di attuare i princípi «desumibili» da detti commi. Ma dalle norme contenute nei citati commi non possono essere desunti princípi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" che rispondano alla duplice condizione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (e cioè che le norme statali: a. si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b. che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi), in quanto dette disposizioni non si prestano in alcun modo, per il loro livello di estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di astrazione, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. In tema di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 289 e n. 120/2008, n. 412 e n. 169/2007, n. 417 del 2005, n. 88/2006 n. 36/2004, n. 29/1995.

Massima n. 34090

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali». La questione è infatti formulata in modo contraddittorio o comunque perplesso. La ricorrente premette che «etichettare una norma come di coordinamento della finanza pubblica» non è sufficiente «perché questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale carattere», dal momento che le norme richiamate dalla disposizione impugnata «non possono certamente dirsi tutte norme di principio». Ma, da tale premessa, la ricorrente non trae la logica conseguenza che la disposizione censurata non comporta, di per sé, alcuna lesione della sfera delle proprie competenze, ma, sul contrario presupposto della efficacia dell'autoqualificazione legislativa, censura il suddetto comma 162 perché, in violazione dell'evocato parametro, avrebbe qualificato come «norme di coordinamento della finanza pubblica» disposizioni che non hanno tale natura. Di qui la rilevata inammissibilità della questione, perché la censura proposta smentisce la stessa premessa da cui muove la ricorrente. In senso analogo, v. citate sentenze n. 10/2008 e n. 401/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse con il ricorso indicato in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, promossa – in riferimento all'art. 118 della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 162, della medesima legge n. 244 del 2007, promossa – in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2, promossa – in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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