Corte costituzionale
Sentenza n. 294/2009
Corte cost., sent. 13 novembre 2009, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/2009
- Data di deposito
- 13 novembre 2009
- Data di decisione
- 4 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:294
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992
- art. 75, comma 1, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 34074
È costituzionalmente illegittimo l'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto. La disposizione censurata, infatti, avendo inderogabilmente escluso, sulla base di una presunzione di irreversibilità dello stato di infermità, la possibilità di presentare l'istanza di riammissione nel posto di ruolo ricoperto precedentemente al trasferimento chiesto per motivi di salute, viola il principio di uguaglianza, perché sottopone il suddetto dipendente ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa. >Restano, pertanto, assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione. - L'amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione nel ruolo di provenienza conserva, pur sempre, un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda. >-Con riferimento all'istituto della riammissione in servizio v., citata, sentenza n. 3/1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto d'impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1992, n. 395), nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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