Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2009

Corte cost., sent. 13 novembre 2009, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2009
Data di deposito
13 novembre 2009
Data di decisione
4 novembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992
  • art. 75, comma 1, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 34074

È costituzionalmente illegittimo l'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto. La disposizione censurata, infatti, avendo inderogabilmente escluso, sulla base di una presunzione di irreversibilità dello stato di infermità, la possibilità di presentare l'istanza di riammissione nel posto di ruolo ricoperto precedentemente al trasferimento chiesto per motivi di salute, viola il principio di uguaglianza, perché sottopone il suddetto dipendente ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa. >Restano, pertanto, assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione. - L'amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione nel ruolo di provenienza conserva, pur sempre, un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda. >-Con riferimento all'istituto della riammissione in servizio v., citata, sentenza n. 3/1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto d'impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1992, n. 395), nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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