Corte costituzionale
Sentenza n. 282/2009
Corte cost., sent. 6 novembre 2009, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. e), g), h), i), j), k), l), m), n), legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
- art. 3, legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
- art. 4, legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
- art. 5, legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
- art. 2, comma 1, lett. e), g), h), i), j), k), l), n), legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
- art. 2, comma 1, lett. m), legge della Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 7, lett. e), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 1, comma 1, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 7, lett. l), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 12, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 34034
In ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e ), g ), h ), i ), j ), k ), l ), m ) e n ), 3, 4 e 5 della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere a ) ed e ), e terzo, Cost., non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della citata legge ad opera della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, poiché non trova riscontro il necessario presupposto della mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate. Sulla necessità di verificare la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze n. 234/2009, n. 225/2009, n. 200/2009 e n. 74/2009.
Massima n. 34036
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lettere e ), g ), h ), i ), j ), k ), l ) e n ), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008, in quanto l'individuazione di una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con la normativa statale di cornice posta dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, la quale, anziché fissare specifiche limitazioni o divieti inderogabili, demanda ad apposite linee guida da adottare in sede di Conferenza unificata il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio, ed è solo in attuazione di tali linee guida (peraltro, allo stato non ancora adottate) che le singole Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a ) ed e ), Cost.]. Sull'attribuzione della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 342/2008 e n. 364/2006. Sulla rilevanza che riveste, in relazione agli impianti eolici e fotovoltaici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. la citata sentenza n. 166/2009. In materia di energia si veda, altresì, la citata sentenza n. 383/2005. Per l'affermazione che la presenza di diverse competenze legislative «giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009.
Massima n. 34037
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008, in quanto il divieto di installazione degli impianti eolici off-shore , anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, contrasta con le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 1, comma 7, lettera l ), della legge n. 239 del 2004 - operanti quali principi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - che demandano allo Stato l'autorizzazione all'installazione di impianti off-shore e l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia. [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a ) ed e ), Cost.].
Massima n. 34038
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 3 e 5 della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 che, in attesa della definizione degli obiettivi indicativi regionali, subordinano al rispetto di specifici limiti il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti ed estendono l'operatività dei medesimi limiti ai procedimenti amministrativi in corso, relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite. Le disposizioni violano il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che impone la conclusione del procedimento autorizzatorio entro il termine perentorio di centottanta giorni, precetto ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» è volta a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a ) ed e ), Cost.]. Nel senso che l'indicazione del termine per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica costituisce principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v. la citata sentenza n. 364/2006.
Massima n. 34039
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 che, nel contemplare il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto, introduce una misura di compensazione, destinata a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto. La disposizione si pone in contrasto con la normativa di cui agli artt. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 1, comma 4, lettera f ), della legge n. 239 del 2004 che, da un lato, prescrive che «l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province», dall'altro, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, consente anche al legislatore regionale di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro alla condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate. [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a ) ed e ), Cost.]. Sul divieto, imposto al legislatore regionale dall'art. 1, comma 4, lettera f ), della legge n. 239 del 2004, di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, v. la citata sentenza n. 383 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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