Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2009
Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2009
- Data di deposito
- 6 febbraio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 33149
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici indennitari riconosciuti da tale legge spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue. In effetti, è previsto un indennizzo sia a favore di chi sia stato contagiato da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia in favore di chi abbia subito danni per epatite contratta mediante trasfusione, sia a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti per aver contratto l'HIV o l'epatite a causa del contatto con sangue e suoi derivati. Il beneficio suddetto è una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini ex artt. 2 e 38 Cost. a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti in questo settore: come tale, si impone anche a favore di coloro che ne siano irragionevolmente esclusi, posto che il mancato riconoscimento del beneficio solo a coloro che hanno contratto l'epatite per somministrazione di emoderivati non trova alcuna ragionevole giustificazione. -Sul riconoscimento dell'indennizzo agli operatori sanitari che in occasione del servizio hanno riportato danni da infezione contratta per contatto con sangue e derivati v., citata, sentenza n. 476/2002. -Sugli artt. 2 e 38 Cost., v., citate, sentenze n. 342/2006, n. 226/2000, n. 118/1996.
Massima n. 33150
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonostante il rimettente abbia denunciato il comma 2, le censure devono intendersi riferite al comma 3, che costituisce, pertanto, l'oggetto della declaratoria di incostituzionalità, essendo in presenza di mero errore materiale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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