Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2009

Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34027

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 292 cod. proc. civ. (che contiene una elencazione di atti ritenuta tassativa dalla giurisprudenza) e non anche l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede che la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace possa essere certificata dall'ufficiale giudiziario anche nella relazione di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Invero, tra le varie interpretazioni della norma censurata, deve essere prescelta - perché idonea a determinare il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui la ratio sottesa alla necessità di notificare personalmente al contumace gli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (che trova fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa) è identificabile anche con riferimento al decreto di cui all'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, il dettato dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa dell'art. 292 cod. proc. civ., sicché nel novero dei casi (tassativi) da questo previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Sulla notificazione al contumace di atti non previsti dall'art. 292 cod.proc.civ., v., citate, sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, entrambe di illegittimità costituzionale in parte qua . Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007; ordinanze nn. 341, 268 e 165 del 2008; n. 115 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 300, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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