Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2009

Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2009
Data di deposito
6 febbraio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:27

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33147

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell'ineleggibilità a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate», secondo la quale la presunta illegittimità deriverebbe non dalla previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari privati, operata dalla disposizione impugnata, ma dalla mancata previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari pubblici. Il giudice rimettente, infatti, appunta le sue censure sulla disparità di trattamento e non esprime alcuna preferenza per il regime più rigoroso di ineleggibilità, previsto dalla disposizione impugnata.

Massima n. 33148

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, l'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Posto che il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e che l'eleggibilità è la regola, mentre l'ineleggibilità è l'eccezione, la norma censurata viene invece ad operare una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali, producendo una disparità di trattamento nella materia dell'elettorato passivo. La previsione dell'ineleggibilità per i direttori sanitari di strutture convenzionate non appare ragionevole né proporzionata e, quindi, viola l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, e l'articolo 51, per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo. - Sulla possibilità di comprimere il diritto di elettorato passivo, v. le citt. sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003. - Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla nuova disciplina, che limita l'ineleggibilità alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali, v. la cit. sentenza n. 220 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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