Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2009
Corte cost., sent. 30 luglio 2009, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2009
- Data di deposito
- 30 luglio 2009
- Data di decisione
- 23 luglio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2008
- art. 6, legge regionale n. 34 del 10 agosto 1988
- art. 5, comma 2, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2008
- art. 22-bis, legge della Regione Marche n. 20 del 15 ottobre 2001
- art. 1, comma 1, legge della Regione Marche n. 22 del 15 luglio 2008
- art. 7, comma 4, lett. b), legge della Regione Marche n. 27 del 4 agosto 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33853
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, permane l'interesse dello Stato al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute successivamente alla proposizione dello stesso, dovendosi presumere che la legge abbia avuto, medio tempore , applicazione.
Massima n. 33854
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, censurati in riferimento all'art. 117 Cost.. Infatti, nel ricorso non sono indicati né la materia che sarebbe stata incisa dalle norme censurate né la tipologia di competenza legislativa statale - principale o concorrente - asseritamente violata. -Nello stesso senso v., citate, sentenza n. 38/2007 e ordinanza n. 175/2009.
Massima n. 33855
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 citato ma solo prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale: nella legge in oggetto, viceversa, non si rinvengono criteri atti ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, con la conseguenza che è consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole ed in violazione del principio di buon andamento. -Sull'autonomia regionale nella scelta dei collaboratori esterni v., citate, sentenze n. 187/1990 e n. 1130/1988. V. anche, citata, sentenza n. 27/2008.
Massima n. 33856
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 e l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, nelle parti in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La pronuncia di illegittimità deriva in via consequenziale dalla incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nelle sopraindicate disposizioni. -Sulla illegittimità consequenziale nel caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche v., citata, sentenza n. 74/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari”) e dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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