Corte costituzionale

Sentenza n. 252/2009

Corte cost., sent. 30 luglio 2009, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
252/2009
Data di deposito
30 luglio 2009
Data di decisione
23 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:252

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2008
  • art. 6, legge regionale n. 34 del 10 agosto 1988
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2008
  • art. 22-bis, legge della Regione Marche n. 20 del 15 ottobre 2001
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Marche n. 22 del 15 luglio 2008
  • art. 7, comma 4, lett. b), legge della Regione Marche n. 27 del 4 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33853

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, permane l'interesse dello Stato al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute successivamente alla proposizione dello stesso, dovendosi presumere che la legge abbia avuto, medio tempore , applicazione.

Massima n. 33854

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, censurati in riferimento all'art. 117 Cost.. Infatti, nel ricorso non sono indicati né la materia che sarebbe stata incisa dalle norme censurate né la tipologia di competenza legislativa statale - principale o concorrente - asseritamente violata. -Nello stesso senso v., citate, sentenza n. 38/2007 e ordinanza n. 175/2009.

Massima n. 33855

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 citato ma solo prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale: nella legge in oggetto, viceversa, non si rinvengono criteri atti ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, con la conseguenza che è consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole ed in violazione del principio di buon andamento. -Sull'autonomia regionale nella scelta dei collaboratori esterni v., citate, sentenze n. 187/1990 e n. 1130/1988. V. anche, citata, sentenza n. 27/2008.

Massima n. 33856

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 e l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, nelle parti in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La pronuncia di illegittimità deriva in via consequenziale dalla incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nelle sopraindicate disposizioni. -Sulla illegittimità consequenziale nel caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche v., citata, sentenza n. 74/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari”) e dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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