Corte costituzionale
Sentenza n. 24/2009
Corte cost., sent. 30 gennaio 2009, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/2009
- Data di deposito
- 30 gennaio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006
- legge n. 17 del 26 febbraio 2007
Parametri
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo
Massime
Massima n. 33143
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, fondata sul rilievo dell'inapplicabilità all'accordo sull'indennità di espropriazione della condizione di efficacia, costituita dall'emanazione del decreto di esproprio nei termini. Invero, pur essendo corretto l'assunto da cui muove la parte costituita, per cui l'emanazione del decreto di espropriazione è condizione di efficacia dell'accordo indennitario solo per l'indennità di espropriazione, ma non per l'indennità di occupazione, che è comunque dovuta, anche se la procedura espropriativa degeneri e si concluda con l'occupazione appropriativa, nella specie, risulta che le parti, in sede di concordamento, avevano previsto un'indennità onnicomprensiva, senza distinzioni, e dunque, essendo inefficace l'accordo riguardo alla parte di essa concernente l'espropriazione del bene, la somma, forfetariamente concordata nel suo intero ammontare, rimarrebbe comunque priva di giustificazione. Con la conseguenza che la recuperata azionabilità della complessiva pretesa indennitaria dei proprietari, che conseguirebbe alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare tali pretese, rende rilevante la questione sollevata.
Massima n. 33144
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per violazione del principio di ragionevolezza, assorbiti gli altri profili di censura. Ed invero, l'intervento legislativo, determinando la reviviscenza degli effetti dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e rinuncia a qualunque pretesa indennitaria, indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione, risulta palesemente irragionevole ove si consideri che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo, infatti, non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento. La norma censurata, intervenendo su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, detta una disciplina con esso contrastante, sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione) e a svantaggio dell'altra (il proprietario). - In merito all'affermazione che il legislatore può regolare situazioni pregresse, sempre che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, vedi, citate, sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995. - In merito all'affermazione che il legislatore può intervenire a disciplinare situazioni pregresse, anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, vedi, citate, sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006. - In merito all'affermazione che la norma successiva non può tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali, vedi, citate, sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999; se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica, vedi citate, sentenza n. 374 del 2002; per far fronte ad evenienze eccezionali, vedi, citata, sentenza n. 419 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze