Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33743

E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 25, primo comma, Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, poiché il rimettente non indica le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.

Massima n. 33744

E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto, non apparendo evidente che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione denunciata, il rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Massima n. 33745

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.

Massima n. 33746

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Facendo, infatti, applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per qualificare come tributari alcuni prelievi - a) doverosità della prestazione, b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante -, attraverso la comparazione tra comparazione tra la TARSU e la TIA, deve riconoscersi che le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Sulla giurisdizione del giudice tributario da intendersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. citate ordinanze n. 395/2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006). Sul divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 141/2009; n. 130 e n. 64/2008. Sui criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, v. citate sentenze n. 141/2009; n. 335 e n. 64/2008; n. 334/2006 e n. 73/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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