Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2009

Corte cost., sent. 17 luglio 2009, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2009
Data di deposito
17 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, lett. h), decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006
  • art. 1, comma 3, lett. d), n. 2, legge n. 269 del 24 ottobre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33600

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 25 febbraio 2006, n. 109, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., in quanto configura come illecito disciplinare del magistrato l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. La Costituzione consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici, per rafforzare la garanzia della loro soggezione solo alla legge. Non è ravvisabile alcuna violazione dei parametri evocati in quanto, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti è un valore di particolare rilievo, che mira a salvaguardare l'indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie. Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto, sia perché tale diritto non è senza limitazioni. -V., citata, sentenza n. 100/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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