Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2009
Corte cost., sent. 17 luglio 2009, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2009
- Data di deposito
- 17 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, lett. h), decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006
- art. 1, comma 3, lett. d), n. 2, legge n. 269 del 24 ottobre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33600
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 25 febbraio 2006, n. 109, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., in quanto configura come illecito disciplinare del magistrato l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. La Costituzione consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici, per rafforzare la garanzia della loro soggezione solo alla legge. Non è ravvisabile alcuna violazione dei parametri evocati in quanto, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti è un valore di particolare rilievo, che mira a salvaguardare l'indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie. Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto, sia perché tale diritto non è senza limitazioni. -V., citata, sentenza n. 100/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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