Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2009

Corte cost., sent. 14 luglio 2009, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2009
Data di deposito
14 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:217

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33588

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.

Massima n. 33589

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Ed invero, la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e la eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi. La facoltà, infine, per la parte civile di trasferire, in ogni momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato in sede civile esclude ulteriormente pregiudizi agli interessi di cui è portatrice. Sulla eterogeneità (e non equiparabilità) delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 424/1998; sentenza n. 532/1995; e con particolare riferimento alla disciplina del codice di rito previgente, vedi, citata, sentenza n. 187/1972. Sui rapporti tra azione civile e azione penale, nonché sul carattere "accessorio" e "subordinato" dell'azione civile, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 124/1999; sentenza n. 433/1977. Sulla natura "non esclusiva" del processo penale, quale strumento di tutela a disposizione della parte civile, vedi, citate, ordinanze n. 562/2000; n. 424/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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