Corte costituzionale

Sentenza n. 215/2009

Corte cost., sent. 14 luglio 2009, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/2009
Data di deposito
14 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 5 del 14 aprile 2008
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Campania n. 5 del 14 aprile 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33584

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, è inammissibile l'intervento dell'associazione "Federazione dei precari della Regione Campania", effettuato oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. -Sulla inammissibilità di interventi tardivi v., citata, da ultimo, sentenza n. 250/2008.

Massima n. 33585

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione, posto che le norme impugnate hanno chiaramente carattere innovativo e non interpretativo.

Massima n. 33586

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., l'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, secondo cui la Regione promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, estendendo la regola anche al personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie della Campania. In controtendenza rispetto alla normativa nazionale, che richiede non solo procedure concorsuali di selezione dei dirigenti ma anche strumenti di verifica del loro operato, la legge regionale riconosce anche ai dirigenti la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, senza individuare presupposti e criteri di selezione concorsuali. Vero è che non è incompatibile con l'art. 97 Cost. la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma per assicurare la generalità della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97 stesso, l'area delle eccezioni va delimitata in modo rigoroso. Nella specie ciò non è avvenuto, in quanto non sono stabiliti i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, la costituzione del rapporto a tempo indeterminato non è subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e non risultano procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente. Le ulteriori censure proposte restano assorbite. -Sul collocamento in ruolo quale modalità ordinaria attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato nella pianta organica dell'amministrazione v. citata, sentenza n. 205/2004. -Sul fatto che l'area delle eccezioni alla regola del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. deve essere rigorosamente delimitata v., citata, sentenza n. 363/2006. - V., altresì, citata, sentenza n. 181/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio dell'associazione “Federazione dei precari della Regione Campania”;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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