Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2009
Corte cost., sent. 9 luglio 2009, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2009
- Data di deposito
- 9 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 391-bis, comma 1, codice di procedura civile
- art. 16, decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 33559
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391- bis , primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), dello stesso codice. Come già reiteratamente affermato, il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, e ciò vale tanto nel caso in cui la Corte sia incorsa in errore nel controllo di atti del processo a quo , quanto nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto nella lettura di atti interni al suo giudizio. Se non fosse possibile porre rimedio all'errore "percettivo", dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso, si verificherebbe un automatico e palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 Cost., sotto lo specifico aspetto di assicurare la effettività del giudizio di cassazione: quest'ultimo parametro, anzi, deve essere letto anche nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, Cost., in tema di controllo di legalità riservato alla Suprema Corte avverso tutte le sentenze. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti. -V. i precedenti specifici citati, sentenze n. 395/2000, n. 36/1991 e n. 17/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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