Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2009
Corte cost., sent. 1° luglio 2009, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2009
- Data di deposito
- 1° luglio 2009
- Data di decisione
- 24 giugno 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- legge n. 125 del 24 luglio 2008
- art. 54, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 3, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 7, come sostituiti, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 9, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 11, come sostituiti, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 12, come sostituito, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 5, come sostituito, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 54, comma 6, come sostituito, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 6, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 20, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 33520
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, risultando non implausibile il dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente, relativamente alla compatibilità delle innovazioni introdotte ad opera dell'impugnato decreto legge con la propria sfera di competenze in materia. A differenza, infatti, di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 289/2008, n. 249 e n. 449/2005.
Massima n. 33521
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, essendo le censure della ricorrente diversamente articolate proprio in relazione agli specifici contenuti della norma impugnata. Inoltre, la sostanziale omogeneità delle numerose modificazioni apportate all'art. 54 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, consente di individuare adeguatamente le disposizioni impugnate.
Massima n. 33522
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, trattandosi di censura che, in relazione al parametro evocato, non implica la lesione di competenze regionali. In senso analogo, v. citata, sentenza n. 326/2008.
Massima n. 33523
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, trattandosi di censura che, in relazione al parametro evocato, è priva di motivazione.
Massima n. 33524
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679, all'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ed invero, in conformità all'indirizzo di questa Corte, va escluso che le Provincie autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza, dovendosi ritenere che le attribuzioni ivi previste in materia dall'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito dalle relative norme di attuazione, siano conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò premesso, non potendosi, tuttavia, escludere che l'esercizio, da parte dei Sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma, dei vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, possa sovrapporsi e ledere le funzioni amministrative affidate statutariamente al Presidente della Provincia, è necessario che l'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008 sia interpretato in senso conforme alle disposizioni statutarie, nonché alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei Presidenti delle province autonome e, dunque, nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'art. 20 dello statuto riserva espressamente all'organo provinciale. Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, v., citate, sentenze n. 211/1988 e n. 129/2009.
Massima n. 33525
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Massima n. 33526
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 20 dello statuto della Provincia autonoma di Bolzano, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alla disposizione statutaria, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Massima n. 33527
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevata, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Massima n. 33528
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto, potendosi dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto, nel senso che, nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui alla norma impugnata potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste. Sulla natura eccezionale della competenza del Presidente della Giunta provinciale ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica, v., citata, sentenza n. 45/1976.
Massima n. 33529
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, poiché, esordendo il comma censurato facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", è evidente che esso riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Massima n. 33530
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" previste dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, dovendosi ricondurre l'atto impugnato alla materia "sicurezza pubblica", di competenza esclusiva statale (in tal senso depongono: la titolazione del decreto legge n. 92 del 2008 che si riferisce alla "sicurezza pubblica"; le premesse del provvedimento impugnato ove, da un lato, si fa espresso riferimento, come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lettera h, dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, si esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale). Sul contenuto dell'art. 117, comma secondo, lettera h), Cost. (prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale), v., citate, sentenze n. 237 e n. 222/2006, n. 383/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso (reg. ric. n. 59 del 2008) indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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