Corte costituzionale

Sentenza n. 184/2009

Corte cost., sent. 26 giugno 2009, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:184

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33503

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sul rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione difensiva "emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione". Un simile giudizio, infatti, attiene al merito della reiudicanda , laddove, invece, la questione investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della decisione, del material investigativo prodotto dalla difesa

Massima n. 33504

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive. Sul principio del contraddittorio quale "metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", vedi, citata, sentenza n. 32/2002. Sulla dimensione "oggettiva" del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 440/2000. Sulla correlazione tra profilo oggettivo e soggettivo del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 117/2007. Sul principio del contraddittorio inteso, nel momento genetico della prova, quale strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato, vedi, citata, sentenza n. 29/2009. Sulle ragionevoli limitazioni del principio di parità delle parti, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26/2007. Sulla natura "a prova contratta" del rito abbreviato, vedi, citata, ordinanza n. 182/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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