Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2009

Corte cost., sent. 12 giugno 2009, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2009
Data di deposito
12 giugno 2009
Data di decisione
10 giugno 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:178

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33496

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte di appello nei confronti della stessa persona ed il pubblico ministero competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che - al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato "libero sospeso" ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - era competente per l'esecuzione. Le questioni si fondano su una premessa interpretativa - e precisamente che, nel caso indicato, debba trovare applicazione il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, cioè del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione - che si rivela "non plausibile", avendo il rimettente trascurato di considerare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (assurto a diritto vivente), una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis , resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti, con la conseguenza che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte di appello. Sicché il giudice rimettente ha omesso di verificare, da un lato, la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi; dall'altro, non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata. -Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo, vedi, citate, ex multis , ordinanze n. 54/2005 e n. 100/2003. - Sull'omessa sperimentazione di interpretazioni idonee a superare i dubbi di costituzionalità nella fattispecie in questione, vedi, citate, sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007. - Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie in esame, vedi, citate, ordinanze n. 441 e 268/2008, n. 32/2007. - Sulla operatività del principio di buon andamento con riferimento solo ai profili organizzativi della giurisdizione e non anche all'esercizio della stessa, vedi, citate, ex multis , sentenze n. 272/2008 e n. 117/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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