Corte costituzionale
Sentenza n. 174/2009
Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/2009
- Data di deposito
- 11 giugno 2009
- Data di decisione
- 10 giugno 2009
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:174
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 75, Costituzione
- art. 52, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 4, comma 2, lett. d), legge n. 28 del 22 febbraio 2000
- art. 1, comma 2, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
- art. 4, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
Massime
Massima n. 33488
Va confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussistendone i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sussiste anche il profilo oggettivo, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico televisivo tendono ad assicurare la realizzazione del pluralismo e sono espressione di una attribuzione costituzionale, con la conseguenza che ogni limitazione di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. >- Sull'ammissibilità preliminare del presente conflitto, vedi, citata, ordinanza n. 172/2009. >- Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad esser parte di conflitto, v., citate, sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998. >- Sulla direzione finalistica degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, v., citate, sentenze n. 420/1994 e n. 112/1993.
Massima n. 33489
Va dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella parte relativa alla richiesta di annullamento dell'art. 5, commi 4 e 7, della delibera del 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione televisiva della RAI dedicata alla campagna elettorale. Invero, il conflitto si fonda sulla dedotta possibilità che lo spazio comunicativo spettante alla parte favorevole all'approvazione dei quesiti referendari venga riservato ai gruppi parlamentari, con esclusione dei rappresentanti del comitato promotore, evenienza, questa, smentita nei fatti dal calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI che prevede la presenza di un rappresentante del Comitato promotore in tutte tali tribune.
Massima n. 33490
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento della delibera approvata il 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria, spettava alla Commissione parlamentare adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 1, della predetta delibera, in quanto la dedotta menomazione delle attribuzioni dei comitati promotori si fonda, nel caso di specie, sull'errato presupposto interpretativo che questi non siano compresi tra i soggetti politici cui la delibera stessa assicura parità di trattamento, dovendosi, al contrario, in assenza di un'espressa disposizione preclusiva, ritenere i comitati promotori beneficiari di detta garanzia. (L'art. 7, comma 1, della delibera stabilisce che, nel periodo di vigenza del provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento tra i diversi soggetti politici). Sulla possibilità per i comitati promotori di partecipare, anche mediante l'accesso al servizio pubblico televisivo, all'informazione e alla formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni referendarie, vedi, citata, sentenza n. 49/1998.
Massima n. 33491
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento della delibera approvata il 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria, spettava alla Commissione parlamentare adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 3, della predetta delibera, in quanto la denunciata possibilità che i rappresentanti dei comitati promotori vengano esclusi dai particolari programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni, si fonda sull'errato presupposto interpretativo che questi non siano compresi tra i soggetti politici cui la delibera stessa assicura parità di trattamento, dovendosi, al contrario, in assenza di un'espressa disposizione preclusiva, ritenere che i comitati promotori siano beneficiari di detta garanzia, con conseguente divieto, in ossequio al principio del pluralismo informativo, di discriminazione di tali soggetti rispetto ai gruppi politici. (L'art. 7, comma 3, della delibera prevede la possibilità anche di programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni; in tal caso si prescrive che sia assicurato l'equilibrio ed il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo tra quest'ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto). >Sul diritto all'informazione e sul pluralismo delle fonti di informazione, vedi, citate, sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe, nella parte relativa all'adozione, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell'art. 5, commi 4 e 7, della delibera approvata il 14 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 »;
dichiara che spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, commi 1 e 3, della medesima delibera approvata il 14 maggio 2009, in quanto da interpretare nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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