Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2009
Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2009
- Data di deposito
- 11 giugno 2009
- Data di decisione
- 22 aprile 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:173
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33484
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza, posto che il materiale in esame nel giudizio a quo non è compreso nell'ambito dei documenti assoggettabili alla procedura di distruzione, non essendo estensibile in via analogica l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato.
Massima n. 33485
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Infatti, il rimettente non deve fare alcuna applicazione delle norme oggetto di censura, non essendo giudice di una procedura incidentale regolata dai commi 3 e seguenti dell'art. 240 cod. proc. pen.
Massima n. 33486
È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, commi 4 e 5, cod. proc. pen. nella parte in cui, disciplinando la procedura per la distruzione dei documenti, supporti o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, attraverso un'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La previsione di un'udienza camerale per la distruzione del materiale di cui sopra secondo il modello indicato all'art. 127 cod. proc. pen. rappresenta una eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo, compressione che non appare giustificata dalla finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione in vista del quale la normativa oggetto di censura è stata emanata. Inoltre, una restrizione del contraddittorio nell'ambito di un procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato, incide fortemente sullo svolgimento del processo, incide pure sull'efficiente esercizio dell'azione penale. Le modalità di bilanciamento tra i suddetti diritti sono molteplici e non compete alla Corte individuare le possibili soluzioni: peraltro, si deve escludere che la caducazione totale delle norme censurate sia idonea a restaurare l'equilibrio alterato dalle stesse, in quanto ad uno squilibrio se ne sostituirebbe un altro, quello di un pericolo di divulgazione contrario alla misura minima di protezione della riservatezza. In realtà, il risultato si può ottenere recidendo il legame tra la procedura speciale e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il richiamo a tale norma fa ricadere sulla procedura di distruzione le limitazioni al contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale. Sulla tutela costituzionale del diritto alla riservatezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 372/2006, n. 463/1994, n. 81/1993 e n. 366/1991. -Sulla necessità di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa v., citate, ex plurimis , sentenze n. 20/2009, n. 62/2998, n. 212/1997
Massima n. 33487
È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui, disciplinando la procedura per la distruzione dei documenti, supporti o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, attraverso un'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, non esclude dal divieto di far riferimento, nel verbale di distruzione, al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione, le circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti. Il verbale, così come configurato, non è idoneo a rappresentare i fatti da cui il giudice dovrà trarre le sue valutazioni. Posto che detto verbale non può esplicare alcuna efficacia valutativa che non sia strettamente circoscritta alla deliberazione di distruggere il materiale e non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell'ambito del procedimento principale, proprio la necessaria natura descrittiva impone che esso non si limiti a contenere i dati relativi alle modalità e ai mezzi usati e ai soggetti interessati, ma debba altresì riportare tutte le indicazioni utili ad informare il giudice, affinchè questi possa valutare se l'assunto accusatorio del pubblico ministero abbia fondamento: è necessario allargare le potenzialità rappresentative dell'atto, includendovi tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'attività diretta all'intercettazione, alla detenzione ed all'acquisizione del materiale. La correttezza e l'obiettività del verbale sono garantite dalla formazione dello stesso nel contraddittorio tra le parti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 50 del 2008);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 84 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze