Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2009

Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2009
Data di deposito
29 maggio 2009
Data di decisione
18 maggio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33476

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Invero, la richiesta formulata dal giudice a quo , che si è limitato ad impugnare il solo art. 3, pur ritenendo rilevante, al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio principale anche il successivo art. 6 - per il quale chiede un intervento della Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rende evidente la contraddittorietà dell' iter logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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