Corte costituzionale

Sentenza n. 168/2009

Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/2009
Data di deposito
29 maggio 2009
Data di decisione
18 maggio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 462, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33471

Vedi titoletto.

Massima n. 33472

Ai fini dell'individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1251, lett. c-bis) e lett. c-ter) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotti dall'art. 2, comma 462, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al Fondo per le politiche sociali della famiglia, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. Nel caso in cui una normativa si trovi all'incrocio di più materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella regionale, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. - Sulla necessità di fare riferimento, per identificare la materia nella quale si collocano le disposizioni impugnate, all'oggetto ed alla disciplina negli stessi stabilita, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso, v., citate, sentenze n. 430, n. 169 e n. 165/2007. - Sul fatto che la normativa afferente al fondo per le politiche sociali della famiglia si trovi all'incrocio di materie attribuite alla potestà legislativa statale e regionale, senza che possa individuarsi un ambito materiale prevalente sugli altri, v., citata, sentenza n. 50/2008. - Sul criterio di prevalenza e sul principio di leale collaborazione, vedi, citata, sentenza n. 50/2008.

Massima n. 33473

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c- bis ) , e lettera c-ter) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007, censurati, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata, posto che la stessa è generica, in quanto priva di un preciso riferimento all'ambito materiale che si sarebbe inteso richiamare.

Massima n. 33474

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c- bis ) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che la medesima disposizione prevede un intervento di politica sociale riconducibile alla materia dei "servizi sociali" che, per sua stessa natura, sfugge alla sola dimensione regionale ed è tale da giustificarne, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'esercizio unitario, in base al principio di sussidiarietà, e quindi la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, nella norma impugnata, dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». La predetta disposizione, infatti, costituisce un ulteriore meccanismo di leale collaborazione rispetto all'intesa che il Ministro delle politiche per la famiglia deve acquisire per il riparto, con proprio decreto, degli stanziamenti del Fondo in questione, in ragione della citata sentenza n. 50 del 2008. - Sul fatto che l'esercizio unitario, il quale consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, debba comunque attuarsi un coinvolgimento delle Regioni, vedi citate, sentenze n. 63/2008, n. 242/2005.

Massima n. 33475

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c- ter ) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti dei minori. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che, per ciò che concerne la disposizione impugnata, insieme alla finalità di politica sociale, sussistono profili attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza, nonché all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettere h e l , Cost.) e, dunque, si è in presenza di un incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale che giustifica, non essendo individuabile la prevalenza dell'una sull'altra, l'applicazione del principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, effettuata al comma 1252, legge cit., dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». Il predetto comma 1252, infatti, richiama entrambi i commi che lo precedono, sicchè l'integrazione investe anche le modificazioni successivamente apportate al comma 1251, oggetto dell'impugnazione regionale. - Sul principio di leale collaborazione, vedi, citate, sentenze n. 50/2008, n. 201 e n. 24/2007, n. 234 e n. 50/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), introdotte dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze