Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2009

Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2009
Data di deposito
29 maggio 2009
Data di decisione
18 maggio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, quater, legge della Regione Umbria n. 6 del 28 febbraio 1994
  • art. 4, comma 2, quinquies, legge della Regione Umbria n. 6 del 28 febbraio 1994
  • art. 4, legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004
  • art. 18, legge della Regione Umbria n. 8 del 26 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 33468

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto deve escludersi l'esistenza, nella legislazione statale, di un principio fondamentale, quale quello elaborato dal rimettente, secondo il quale sarebbe vietato al legislatore regionale prevedere limiti territoriali per l'estensione delle tartufaie controllate. Sull'ambito materiale al quale deve ascriversi la disciplina della raccolta dei tartufi, v. la citata sentenza n. 212/2006.

Massima n. 33469

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 della Costituzione per irragionevole e illegittima compressione del diritto di proprietà e del diritto di libera iniziativa economica dei titolari delle tartufaie controllate. La limitazione introdotta dal legislatore regionale all'estensione territoriale delle tartufaie controllate non risulta né irragionevole né contrastante con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto la stessa risponde all'esigenza di evitare una eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati e compie un non censurabile bilanciamento tra i diritti dei proprietari o conduttori dei fondi (che potranno escludere l'accesso agli estranei chiudendo il fondo) e l'utilità sociale correlata alla possibilità di libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati così come restrittivamente individuati dalla disciplina denunciata. Sulla funzione sociale che persegue il principio della libera raccolta dei tartufi, v. la citata sentenza n. 328/1990. In tema di violazione del diritto di libera iniziativa economica, v. la citata sentenza n. 548/1990.

Massima n. 33470

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 - che impone, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una riperimetrazione delle tartufaie controllate costituite precedentemente - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 della Costituzione. Il regime transitorio ora indicato non è irragionevole posto che se da una parte il legislatore, per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto di una nuova normativa, può dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, dall'altra, per non cadere nell'irrazionalità e non ledere norme costituzionali, deve evitare che la disciplina differenziata si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse disposizioni. D'altra parte, laddove fosse prevista per le tartufaie controllate già riconosciute la non applicabilità sine die dei nuovi limiti territoriali, si determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono avvalsi del regime più favorevole e coloro che, invece, devono subire il limite introdotto dalle norme censurate, con l'ulteriore effetto che il differente trattamento potrebbe determinare effetti distorsivi sul mercato, con lesione del principio della concorrenza. Né può essere lamentata una sproporzione talmente marcata tra la normativa a regime e la disposizione transitoria da trasmodare in irragionevolezza, posto che il comma 5 dell'art. 9 della medesima legge regionale prevede che «il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale» ed il censurato comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 2004 prevede che la riperimetrazione debba avvenire entro il termine di un anno. In senso analogo, in tema di regime transitorio, v. la citata sentenza n. 378/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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