Corte costituzionale
Sentenza n. 166/2009
Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/2009
- Data di deposito
- 29 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007
- art. 6, legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33465
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, fondandosi sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 della suddetta legge regionale comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici. La disposizione censurata si limita, invece, ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. Né può ritenersi che la norma, non indicando il termine entro cui deve essere adottato il PIER, determini un blocco senza termine e generalizzato del rilascio delle autorizzazioni, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto piano in ogni tempo. Anche per gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, operano i principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, tra cui quello contemplato dall'art. 2, comma 2, che impone all'amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun procedimento il termine entro cui deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3. - Sull'interpretazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, vedi, citate, sentenze n. 176/2004 e n. 355/2002.
Massima n. 33466
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Regione Basilicata n. 9 del 2007, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, fondata sul rilievo che il procedimento di autorizzazione attivato dal ricorrente non si sarebbe concluso, avendo il rimettente fornito una adeguata e condivisibile motivazione in ordine al rigetto della stessa nel corso del giudizio principale.
Massima n. 33467
È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. Invero, l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che: a) le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere approvate in conferenza unificata Stato-Regioni; b) le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Ne deriva che non è consentito alle Regioni, tenuto conto del preminente interesse di tutela ambientale perseguito con la predetta disposizione statale, provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (nella specie ciò è avvenuto per effetto del richiamo operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo di cui alla delibera della G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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