Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2009
Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2009
- Data di deposito
- 29 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 2, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 19, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 23, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 23, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 23, comma 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 44, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, comma 1, punto 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 14, comma 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 11, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 16, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 16, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 5, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- Convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli selvatici del 18 ottobre 1950
- legge n. 812 del 24 novembre 1978
- Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979
- legge n. 203 del 5 agosto 1981
- art. 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, comma 1, lett. e), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 33457
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, in quanto il ricorrente non avrebbe argomentato riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale. Dal ricorso introduttivo si evince, invece, che, là dove il ricorrente richiama l'indicato parametro costituzionale, egli ritiene che le disposizioni impugnate superano i limiti che lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna e, conseguentemente, violano l'indicato parametro costituzionale.
Massima n. 33458
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni proposta con riferimento alla prospettata violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l ) e s ), e dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, per asserita genericità delle censure sollevate, in quanto il ricorrente ha offerto una motivazione che consente di individuare l'oggetto del giudizio e le ragioni sulle quali si basano i dubbi di costituzionalità sollevati.
Massima n. 33459
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, sollevate in relazione all'art. 18 Cost., all'art. 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.
Massima n. 33460
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'art. 2 prevede, al comma 1, che «Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi» e, al comma 3, afferma che «la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento». Diversamente da tale disciplina, sulla base dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio1992, n. 157, il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante. In particolare, poi, l'art. 10, comma 3, della citata legge prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento». Il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, così, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche. -Sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili vincolanti anche per le Regioni speciali e le Province autonome, v. la citata sentenza n. 227 del 2003, che richiama la sentenza n. 323 del 1998.
Massima n. 33461
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati; l'art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l'indicata Associazione stabilendo, tra l'altro, che l'Assemblea degli eletti sia composta da «un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale [...] che per tipologia di caccia». Orbene, la normativa regionale impugnata è difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio1992, n. 157, che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.
Massima n. 33462
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», sollevata in relazione agli art. 3 e 117, comma secondo, lett. s) , Cost. e all'art. 16, comma 1, lett. b) , della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale previsione è, infatti, conforme al citato art. 16, comma 1, lettera b ), della legge statale n. 157 del 1992, ai sensi del quale le Regioni possono «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».
Massima n. 33463
È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, commi 8 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 dispone che nelle medesime aziende «sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno». In tal modo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.
Massima n. 33464
È costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l'uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)» e che «le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale». Si tratta, infatti, di mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979. -In senso analogo, v. citata sentenza n. 124/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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