Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2009

Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
1° aprile 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 14, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 6, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 14, comma 4, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 14, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 33408

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non sono ammessi gli interventi di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenze n. 96/2008, ordinanze n. 393/2008 e n. 414/2007.

Massima n. 33409

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per aver il rimettente sollevato le questioni con sentenza anziché con ordinanza. Infatti, posto che il giudice a quo ha disposto la sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, all'atto, pur formalmente definito "sentenza", deve essere riconosciuta natura di ordinanza. - Sul punto v., citata, sentenza n. 452/1997.

Massima n. 33410

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non essersi il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo ha affermato che sulla legittimazione ad agire non vi era spazio di riesame, essendosi sulla stessa formato il giudicato, secondo quanto desumibile dalla sentenza di rinvio del Consiglio di Stato.

Massima n. 33411

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mutamento del quadro normativo, essendo nel frattempo mutate le linee guida in materia di procreazione assistita ai sensi del d.m. 11 aprile 2008. Infatti, è sufficiente rilevare l'operatività delle linee guida precedenti sino al momento della pendenza del giudizio a quo .

Massima n. 33412

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di incidentalità, poiché l'oggetto del giudizio principale finirebbe con il coincidere con quello del giudizio di costituzionalità. Infatti, nella specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento della questione produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo , satisfattivo della pretesa delle parti private. - Sul punto v., citate, sentenza n. 303 e n. 50/2007.

Massima n. 33413

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità inerente al fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari. Infatti, posto che il giudice può sollevare questioni in sede cautelare quando non provvede sulla domanda oppure concede la misura ma tale concessione non si risolve nel definitivo esaurimento del potere cautelare, nella specie i procedimenti cautelari sono in corso e i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi. - Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede cautelare v., citate, sentenza n. 161/2008 e ordinanze n. 393/2008 e n. 25/2006.

Massima n. 33414

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La norma, stabilendo che le tecniche di produzione degli embrioni non debbono crearne un numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo perché la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo caso, individuando, di volta in volta, il limite numerico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita. La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso. - Sul principio di autonomia e responsabilità del medico v. citate, sentenze n. 338/2003 e n. 282/2002.

Massima n. 33415

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.

Massima n. 33416

È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui vieta la crioconservazione degli embrioni soprannumerari.

Massima n. 33417

Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nella parte in cui non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui il rimettente chiede la declaratoria di incostituzionalità al solo fine di dare coerenza al sistema.

Massima n. 33418

È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost., nella parte in cui vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 382 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1¡ã aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio reg. ord. n. 159 del 2008 sono intervenute l'Associazione Cecos Italia, le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché la S.LS.Me.R. s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;

che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l'Associazione Sos Infertilità Onlus, l'Associazione Hera Onlus, nonché C.M. e G.R., nessuno dei quali è stato parte nel giudizio a quo;

che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 382 del 2008 sono intervenute l'Associazione Hera Onlus, l'Associazione Sos Infertilità Onlus, l'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l'Associazione Cecos Italia, nonché le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008, n. 414 del 2007, ordinanza pronunciata all'udienza del 26 febbraio 2008);

che l'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l'ammissibilità di tale intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del 2007; ordinanza n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate alle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché della S.I.S.Me.R. s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 159 del 2008; gli interventi dell'Associazione Sos Infertilità Onlus, dell'Associazione Hera Onlus nonché di C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 323 del 2008; gli interventi dell'Associazione Hera Onlus, dell'Associazione Sos Infertilità Onlus, dell'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell'Associazione Cecos Italia, nonché delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 382 del 2008.

F.to: Francesco Amirante, Presidente

Testo integrale

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