Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2009

Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 27, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 28, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 29, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 30, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 31, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 3, comma 32, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33400

V. titoletto.

Massima n. 33401

Sono inammissibili, per formulazione generica delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché, in relazione la specificità della disciplina contenuta in detti commi, le argomentazioni svolte nel ricorso sono riferibili soltanto ai commi 27-29 del citato art. 3. In senso analogo, v. citate sentenze n. 54/1999 e n. 326/2008.

Massima n. 33402

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - i quali dispongono il divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società - promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale e amministrativa nella materia «organizzazione amministrativa della Regione», e comunque per contrasto con il principio di leale collaborazione, non essendo stati previsti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Le norme censurate sono dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali. Ricondotte le norme in esame all'àmbito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata; inoltre, in virtù del criterio della prevalenza, è anche palese l'appartenenza a detta materia del nucleo essenziale della disciplina dalle stesse stabilita, con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione. Sui criteri ( ratio legis e interesse tutelato) per identificare la materia nella quale si collocano le norme impugnate per la risoluzione di questioni attinenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 368, n. 326 e n. 320/2008. In senso analogo, v. citata sentenza n. 326/2008. Sulla legittimazione del legislatore statale nella materia "tutela della concorrenza" a porre in essere una disciplina dettagliata, v. citate sentenze n. 411 e n. 320/2008. Sull'applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione di questioni riguardanti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 411, n. 371 e n. 326/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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