Corte costituzionale
Sentenza n. 148/2009
Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 27, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 28, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 29, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 30, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 31, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 32, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 11, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 33400
V. titoletto.
Massima n. 33401
Sono inammissibili, per formulazione generica delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché, in relazione la specificità della disciplina contenuta in detti commi, le argomentazioni svolte nel ricorso sono riferibili soltanto ai commi 27-29 del citato art. 3. In senso analogo, v. citate sentenze n. 54/1999 e n. 326/2008.
Massima n. 33402
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - i quali dispongono il divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società - promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale e amministrativa nella materia «organizzazione amministrativa della Regione», e comunque per contrasto con il principio di leale collaborazione, non essendo stati previsti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Le norme censurate sono dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali. Ricondotte le norme in esame all'àmbito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata; inoltre, in virtù del criterio della prevalenza, è anche palese l'appartenenza a detta materia del nucleo essenziale della disciplina dalle stesse stabilita, con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione. Sui criteri ( ratio legis e interesse tutelato) per identificare la materia nella quale si collocano le norme impugnate per la risoluzione di questioni attinenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 368, n. 326 e n. 320/2008. In senso analogo, v. citata sentenza n. 326/2008. Sulla legittimazione del legislatore statale nella materia "tutela della concorrenza" a porre in essere una disciplina dettagliata, v. citate sentenze n. 411 e n. 320/2008. Sull'applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione di questioni riguardanti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 411, n. 371 e n. 326/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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