Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2009

Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:140

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33390

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui non contempla tra i soggetti che possono beneficiare della scriminante anche il convivente more uxorio . La convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale (nella Costituzione il secondo è oggetto della specifica previsione di cui all'art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare trattamenti giuridici non omogenei. Infatti, se è vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un'identità di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l'estensione di cause di non punibilità comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro, ma non è detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un'esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità. Ciò legittima nel settore dell'ordinamento penale soluzioni legislative differenziate. Inoltre, una dichiarazione di incostituzionalità che assumesse la pretesa identità della posizione spirituale del coniuge e del convivente, oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. - I precedenti specifici sul tema, citati, sono le sentenze n. 8/1996 e n. 237/1986 e le ordinanze n. 121/2004 e n. 352/1989. - Il diritto sociale all'abitazione è stato ritenuto elemento unificante tra le due situazioni dalle sentenze n. 559/1989 e n. 404/1988, citate. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di estensione di cause di non punibilità v., citate, sentenze n. 385, n. 267 e n. 32/1992, n. 1063/1988 e n. 241/1983 e ordinanza n. 475/1987. - V., altresì, citata, sentenza n. 352/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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