Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2009

Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 35, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 36, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 36, abrogato, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 27, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • legge n. 31 del 28 febbraio 2008
  • comma 36, legge n. 31 del 28 febbraio 2008
  • art. 4-bis, comma 14, decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008
  • legge n. 129 del 2 agosto 2008
  • art. 4-bis, comma 14, decreto-legge n. 31 del 3 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33385

V. titoletto.

Massima n. 33386

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 36 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la previsione sulla soppressione o sul riordino dei consorzi, sollevata in relazione agli artt. 117, 118, nonché 5 e 120 e all'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto detta disposizione è stata abrogata dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza che medio tempore abbia avuto attuazione. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 438/2008.

Massima n. 33387

Rilevato che, successivamente all'impugnazione dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, detta disposizione è stata oggetto di modificazione da parte dell'art. 4- bis , comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale ha provveduto a sostituire il termine del "30 giugno 2008", posto alle Regioni per procedere al riordino dei consorzi di bonifica, con il termine del "31 dicembre 2008" e che analogo intervento modificativo era stato disposto in base all'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, confluendo le relative disposizioni nel citato art. 4- bis del decreto-legge n. 97 del 2008, sussistono le condizioni per il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma modificata, sebbene essa non sia stata impugnata, ravvisandosi una sostanziale identità del contenuto precettivo della norma modificata rispetto a quella che è stata oggetto di modifica. In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 289 e 168/2008.

Massima n. 33388

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della stessa legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La mera previsione di una riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e consorzi BIM non eccede dal carattere di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, lasciando ampiamente alla Regione il compito di svolgerne la portata. E ciò anche ove si abbia riguardo alla precisazione recata dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 sulla esclusione dei componenti partecipanti a titolo gratuito dal novero di quelli oggetto della riduzione. Né vulnera i parametri evocati l'inciso che intende conformare detta riduzione alla previsione recata dal comma 729 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la disposizione, correlandosi alla disciplina sopra richiamata, completa il principio fondamentale, essendo evidente che l'obiettivo di realizzare il disegno di coordinamento della finanza pubblica non sarebbe altrimenti raggiungibile ove si lasciasse alla Regione la facoltà di scegliere il numero dei componenti dei predetti organismi, senza alcuna determinazione del loro numero minimo e massimo. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 159/2008.

Massima n. 33389

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 4- bis , comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto la disposizione denunciata, nell'attribuire alle Regioni la facoltà di procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, detta una norma di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" che abilita le Regioni stesse a determinare i contenuti di tale riordino, peraltro in base a criteri generali individuati d'intesa con lo Stato in sede di Conferenza permanente, ferme restando le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai consorzi, nonché le relative risorse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell'anno 2008;

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, della anzidetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2008;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della stessa legge n. 244 del 2007, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, con il ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2008;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con il ricorso iscritto al n. 24 del registro ricorsi del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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