Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2009

Corte cost., sent. 30 aprile 2009, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2009
Data di deposito
30 aprile 2009
Data di decisione
22 aprile 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:123

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33361

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è rilevante in riferimento alla parte della norma censurata con cui si stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

Massima n. 33362

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. (con assorbimento dei profili ulteriori), l'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore. Infatti, la previsione censurata disciplina un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002; né, d'altronde, può essere ricondotta alla delega per l'istituzione e la disciplina delle sezioni specializzate, contenuta nell'art. 16 della stessa legge n. 273, poiché non costituisce uno sviluppo coerente del principio direttivo, espresso dal delegante in materia di disposizioni transitorie, di non gravare le sezioni specializzate con un carico iniziale di procedimenti tale da impedirne l'efficiente avvio, e si pone in contrasto con l'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che, in attuazione del suddetto principio, aveva assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003. - V., citate, sentenze n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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