Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2009
Corte cost., sent. 30 aprile 2009, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2009
- Data di deposito
- 30 aprile 2009
- Data di decisione
- 22 aprile 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 15, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
- art. 16, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
- art. 6, decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 33361
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è rilevante in riferimento alla parte della norma censurata con cui si stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
Massima n. 33362
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. (con assorbimento dei profili ulteriori), l'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore. Infatti, la previsione censurata disciplina un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002; né, d'altronde, può essere ricondotta alla delega per l'istituzione e la disciplina delle sezioni specializzate, contenuta nell'art. 16 della stessa legge n. 273, poiché non costituisce uno sviluppo coerente del principio direttivo, espresso dal delegante in materia di disposizioni transitorie, di non gravare le sezioni specializzate con un carico iniziale di procedimenti tale da impedirne l'efficiente avvio, e si pone in contrasto con l'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che, in attuazione del suddetto principio, aveva assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003. - V., citate, sentenze n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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