Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2009
Corte cost., sent. 2 aprile 2009, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:105
Parametri
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 120, Costituzione
- art. 3, legge n. 281 del 14 agosto 1991
Massime
Massima n. 33313
È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ad un'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, per ritenuta lesione delle proprie competenze normative e amministrative riconosciute dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» e in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», nonché delle competenze riconosciute degli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, applicabili per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto tali competenze possano risultare più ampie di quelle statutarie, particolarmente in relazione alla materia «tutela della salute». Il ricorrente ha omesso di esplicitare il presupposto logico della lamentata lesione, concernente la ascrivibilità o meno del contenuto del provvedimento censurato alle materie di attribuzione provinciale evocate; motivazione tanto più necessaria posto che le singole prescrizioni dell'ordinanza in questione non presentano contenuto omogeneo; tale lacuna, non sanabile negli atti successivi all'introduzione del giudizio, si traduce in una palese carenza di motivazione del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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