Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2009
Corte cost., ord. 27 marzo 2009, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2009
- Data di deposito
- 27 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003
- art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 33272
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 per cento del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo. Invero il medesimo rimettente ripropone nello stesso grado di giudizio, la stessa questione già dichiarata, con la sentenza n. 390 del 2006, inammissibile per difetto di rilevanza e ciò non è consentito poiché si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione. - Sulla riproposizione della medesima questione da parte del medesimo giudice, v., citate, ordinanze nn. 417 e 333 del 2008; n. 63 del 2003, n. 87 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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