Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:84
Parametri
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33257
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in relazione alla ordinanza cautelare di revocazione 21 ottobre 2008, n. 5610/2008, con la quale, in attesa del giudizio di merito, viene consentita l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel suddetto Comune da parte della Esogest ambiente s.r.l., nel limite di cento tonnellate giornaliere. Infatti, sotto il profilo soggettivo, un ente locale non può essere riconosciuto quale "potere dello Stato", né il Sindaco - in veste di "ufficiale di Governo" - è abilitato a manifestare in maniera definitiva la volontà del potere cui appartiene. Del pari carente è il requisito oggettivo, in quanto, sussistendo gli ordinari rimedi giurisdizionali attivabili nei confronti del provvedimento impugnato, il conflitto di attribuzione non può essere trasformato in atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici. - Nel senso che la Provincia non può essere riconosciuta "potere dello Stato", v., citate, ordinanze n. 101 del 1970 e n. 380 del 1993. - Nel senso che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, non è abilitato a manifestare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, v., citate, sentenze n. 730 del 1988, n. 77 del 1987, n. 307 del 1983 e n. 36 del 1960. - Per affermazione che il conflitto di attribuzione "non può essere trasformato in atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici", v., citate, ordinanza n. 339 del 2008, cui adde sentenza n. 290 del 2007, ordinanza n. 359 del 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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