Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 9, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- legge n. 180 del 18 luglio 2003
- art. 17-bis, regio decreto n. 37 del 23 gennaio 1934
- art. 22, regio decreto n. 37 del 23 gennaio 1934
- art. 24, comma 1, regio decreto n. 37 del 23 gennaio 1934
- art. 23, regio decreto n. 37 del 23 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 33248
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1- bis , del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, e degli artt. 17- bis , 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, censurati, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di voto stesso relative alle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Invero, la disciplina in questione - che, in base al diritto vivente, non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali - non può considerarsi idonea a interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio e si sottrae all'ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente, i quali hanno tutti valenza in campo processuale. Essa, infatti, concernendo un'articolazione del procedimento amministrativo che regola gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incide esclusivamente sul profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato e non chiama in gioco l'aspetto processuale degli strumenti predisposti dall'ordinamento per l'attuazione in giudizio dei diritti, non precludendo affatto il ricorso al giudice amministrativo. Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 20/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, e degli artt. 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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