Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 33247
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di opposizione di terzo proposta avverso l'esecuzione esattoriale da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (cioè diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del debitore), l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo quando gli opponenti dimostrino di essere proprietari dei beni in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anteriori all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo o di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Nella specie, il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non solo non precisa che tale prova, ove non operassero quei limiti, sarebbe stata già raggiunta nel giudizio a quo , ma addirittura espressamente esclude che i terzi, allo stato degli atti processuali, abbiano comunque dimostrato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata od atti equipollenti di data certa, di essere proprietari dei beni e si limita a prospettare la mera eventualità che tale dimostrazione possa essere fornita dagli opponenti nel prosieguo del giudizio principale; le questioni, in quanto sollevate in relazione alla suddetta eventualità, sono ipotetiche o comunque premature, con conseguente difetto di rilevanza attuale delle stesse. In senso analogo, v. le citate sentenza n. 272/2008 e ordinanze n. 398 e n. 12/2008; n. 293/2007; n. 209/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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