Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2009

Corte cost., ord. 5 marzo 2009, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/2009
Data di deposito
5 marzo 2009
Data di decisione
25 febbraio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 33233

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non annovera, fra i casi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quello dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Infatti, il rimettente vorrebbe trasformare l'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco - che va annoverata fra i casi di riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice - in un caso di connessione eterogenea, atta a determinare uno spostamento della competenza per materia dal giudice di pace a quello superiore, chiedendo un intervento non imposto dai parametri evocati: non c'è, pertanto, violazione dell'art. 3 Cost., poiché né davanti al giudice di pace né davanti ai giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza; non sono violati, infine, neppure l'art. 111 Cost., poiché la norma dispiega i suoi effetti, nella stessa maniera, nei confronti di ognuna delle parti, e l'art. 25 Cost., poiché la garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia. - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 17 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 247/1998. - Sul principio del giudice naturale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 417/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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