Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/2009
Corte cost., ord. 5 marzo 2009, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33233
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non annovera, fra i casi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quello dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Infatti, il rimettente vorrebbe trasformare l'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco - che va annoverata fra i casi di riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice - in un caso di connessione eterogenea, atta a determinare uno spostamento della competenza per materia dal giudice di pace a quello superiore, chiedendo un intervento non imposto dai parametri evocati: non c'è, pertanto, violazione dell'art. 3 Cost., poiché né davanti al giudice di pace né davanti ai giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza; non sono violati, infine, neppure l'art. 111 Cost., poiché la norma dispiega i suoi effetti, nella stessa maniera, nei confronti di ognuna delle parti, e l'art. 25 Cost., poiché la garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia. - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 17 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 247/1998. - Sul principio del giudice naturale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 417/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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