Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2009
Corte cost., ord. 5 marzo 2009, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 110, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 34 del 22 giugno 1998
Massime
Massima n. 33229
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi, citata, sentenza n. 215/2008.
Massima n. 33230
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria e non risultano dedotti profili o argomenti differenti rispetto a quelli già valutati nella predetta ordinanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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