Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2009
Corte cost., ord. 27 febbraio 2009, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2009
- Data di deposito
- 27 febbraio 2009
- Data di decisione
- 23 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994
- art. 74, legge n. 342 del 21 novembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33211
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui sarebbero interpretabili nel senso che il termine, ivi stabilito, entro cui l'ufficio del territorio deve provvedere alla determinazione della rendita catastale definitiva ha carattere meramente ordinatorio: infatti, malgrado il rimettente deduca l'incostituzionalità di una norma di legge e di un atto regolamentare, le censure investono solo quest'ultimo. - Su censure rivolte a norme regolamentari v., citate, sentenza n. 101/1977, ordinanze n. 124/2001, n. 328 e n. 100/2000, n. 244/1984. - V. il precedente specifico, citato, sentenza n. 162/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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