Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2009

Corte cost., ord. 18 febbraio 2009, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
49/2009
Data di deposito
18 febbraio 2009
Data di decisione
11 febbraio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:49

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33185

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore. - Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006

Massima n. 33186

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt 13 e 32 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. E' ammissibile, invero, che la protezione della salute del singolo come interesse della collettività determini una trascurabile limitazione della libertà personale, che, lungi dal rappresentare una costrizione, (che, al contrario, deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), si configura come un impedimento di fatto che non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo per cui è concepito l'uso dell'autovettura. - Sulla considerazione della salute dell'individuo come interesse della collettività, v. la citata sentenza n. 180 / 1994; sull'art. 13, v. la citata sentenza n. 20/1975.

Massima n. 33187

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento all'art. 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, nella parte in cui prevederebbe invasivi controlli all'interno dell'abitacolo della vettura, a cura degli organismi deputati al rispetto della norma. Invero, tale inconveniente, con la conseguente violazione della vita privata, non discende dall'obbligo della cintura, ma dal potere ispettivo degli organi di controllo, che è conferito da altre norme.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 – dal Giudice di pace di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze