Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/2009
Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 164, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34113
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo di comunicazione del nominativo del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada. La mancata illustrazione delle ragioni che conferiscono carattere pregiudiziale al primo giudizio radicato dalla parte opponente, quello avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, si risolve in una carenza di descrizione della fattispecie e, di riflesso, in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza v., da ultimo, ordinanze n. 219 e n. 157/2009. V., citata, sentenza n.27/2005.
Massima n. 34114
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui, imponendo al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione, prevede una sanzione amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e documentato motivo. Infatti, il rimettente non solo erra nel ritenere sussistente un contrasto giurisprudenziale sul punto, considerato che fa riferimento a indirizzi ermeneutici riferiti ad una versione della norma impugnata di cui egli non deve fare applicazione, ma ignora che la Corte, quanto al significato da attribuire alla espressione "giustificato e documentato motivo", ha chiarito che non è corretto affermare che essa costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, poiché l'onere di documentazione sugli stessi gravante non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze idonee a rivelare la non esigibilità, nella specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati. V. i precedenti citati, ordinanze n. 424 e n. 254/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione – dal Giudice di pace di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 286 del 2006, sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione – dal Giudice di pace di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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