Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2009

Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2009
Data di deposito
16 gennaio 2009
Data di decisione
12 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 52, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 63, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 64, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 33110

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ed invero, il rimettente, affermando la rilevanza della questione senza risolvere il quesito preliminare relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all'elemento psicologico - la dove la sussistenza del dolo eventuale condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo trattamento sanzionatorio - rende soltanto ipotetica la rilevanza della questione. Inoltre, chiedendo per il reato in esame (lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale) una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca un intervento addittivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Né può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa dei principi di cui alla sentenza n. 394/2006 - che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali - giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore. - Sulla mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine all'esatta qualificazione giuridica del reato, vedi citata, ex plurimis ordinanza n. 374 del 2004

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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