Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/2009

Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
287/2009
Data di deposito
6 novembre 2009
Data di decisione
2 novembre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:287

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34084

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. In primo luogo, per mancanza o non riconoscibilità di un petitum specifico, avendo il rimettente omesso di indicare chiaramente quali interventi vengano chiesti alla Corte con riguardo ai rilievi formulati. In secondo luogo, il rimettente ha valutato la rilevanza della questione sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, costituito dalla considerazione che il protrarsi della misura di sicurezza detentiva disposta in via provvisoria configuri una restrizione priva di titolo, essendo invece attribuito al giudice che procede un controllo sulla legittimità del perdurare dell'applicazione provvisoria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 313, comma 2, e 72 cod. proc. pen.). Inoltre, con specifico riferimento all'art. 32 della Costituzione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate in modo costituzionalmente orientato, essendo ormai indirizzo consolidato quello che esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a carattere detentivo. Il rimettente ha anche omesso di considerare che compete al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità, e che la mancata previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla custodia cautelare, si giustifica in relazione alla diversità di natura e finalità dei due istituti. Il rimettente, infine, suggerendo modifiche alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prospetta soluzioni non costituzionalmente obbligate, afferenti alla discrezionalità del legislatore. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di petitum privo dei caratteri di specificità ed univocità, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 117/2009, n. 223/2008, n. 393 e n. 35/2007. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di presupposto interpretativo erroneo vedi, citate, ordinanze n. 34/2009, n. 447 e n. 390/2008. Sull'inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, sentenza n. 208/2009 e ordinanze n. 341 e n. 226/2008. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, vedi, citata, sentenza n. 110/1974. Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione, vedi, ex plurimis , ordinanze n. 83/2007, n. 245/2005 e n. 88/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze