Corte costituzionale
Ordinanza n. 286/2009
Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 286/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 54 del 8 febbraio 2006
- art. 317-bis, codice civile
- art. 38, codice civile (disposizioni di attuazione del)
Parametri
Massime
Massima n. 34056
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317- bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum , infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009. Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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